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Importi garanzie finanziarie

Importi delle garanzie finanziarie;

L’iscrizione all’Albo è subordinata alla presentazione di idonea garanzia finanziaria a favore dello Stato per le attività di cui alle seguenti categorie:

  • categoria 1, solo nel caso di gestione dei rifiuti urbani pericoli;
  • categoria 5
  • categoria 8
  • categoria 9
  • categoria 10
La garanzia finanziaria viene richiesta dalla Sezione regionale con la comunicazione di accoglimento della domanda di iscrizione o di rinnovo dell’iscrizione. I termini per la presentazione della garanzia finanziaria, pena la decadenza, sono:
  • 90 giorni in caso di iscrizione
  • 45 giorni in caso di rinnovo dell’iscrizione


Categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani pericolosi) e Categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi)

L'iscrizione nelle categorie 1 (solo nel caso di gestione dei rifiuti urbani pericoli) e 5 è subordinata alla prestazione della garanzia finanziaria. Tale garanzia deve essere prestata in relazione al quantitativo annuo di rifiuti pericolosi da gestire.

Importi

Tonnellate annue di rifiuti pericolosi gestitiImporto
≥ 200.000 tonnellate/annoEuro 5.164.568,99
≥ 60.000 e < 200.000 tonnellate/anno/td>Euro 1.549.370,70
≥ 15.000 e < 60.000 tonnellate/annoEuro 516.456,90
≥ 6.000 e < 15.000 tonnellate/annoEuro 309.874,14
≥ 3.000 e < 6.000 tonnellate/annoEuro 103.291,38
< 3.000 tonnellate/annoEuro 51.645,69


Riduzione degli importi
  • 50% per le imprese con registrazione EMAS (regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009)
  • 40% per le imprese con certificazione del sistema di gestione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001
Le modalità di presentazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese esercenti attività di trasporto dei rifiuti sono stabilite con D.M. 8 ottobre 1996, come modificato dal D.M. 23/04/1999.


Categoria 8 (Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi)

L'iscrizione nella categoria 8 è subordinata alla prestazione della garanzia finanziaria. Tale garanzia deve essere prestata in relazione della quantità annua di rifiuti non pericolosi gestiti o di rifiuti non pericolosi e pericolosi gestiti.

Gestione di soli rifiuti non pericolosi

CLASSETonnellate annue di rifiuti non pericolosi gestitiImporto
A≥ 200.000 tonnellate/annoEuro 3.000.000,00
B≥ 60.000 e < 200.000 tonnellate/annoEuro 1.500.000,00
C≥ 15.000 e < 60.000 tonnellate/anno Euro 450.000,00
D≥ 6.000 e < 15.000 tonnellate/annoEuro 250.000,00
E≥ 3.000 e < 6.000 tonnellate/annoEuro 100.000,00
F< 3.000 tonnellate/annoEuro 50.0000,00


Gestione di rifiuti non pericolosi e pericolosi

CLASSETonnellate annue di rifiuti non pericolosi gestitiImporto
A≥ 200.000 tonnellate/annoEuro 5.000.000,00
B≥ 60.000 e < 200.000 tonnellate/annoEuro 1.500.000,00
C≥ 15.000 e < 60.000 tonnellate/anno Euro 500.000,00
D≥ 6.000 e < 15.000 tonnellate/annoEuro 300.000,00
E≥ 3.000 e < 6.000 tonnellate/annoEuro 150.000,00
F< 3.000 tonnellate/annoEuro 80.0000,00


Riduzione degli importi
  • 50% per le imprese con registrazione EMAS (regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009)
  • 40% per le imprese con certificazione del sistema di gestione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001
Le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dai commercianti e intermediari dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, sono stabiliti con D.M. 20 giugno 2011.

Categoria 9 (Bonifica di siti)

L'iscrizione nella categoria 9 è subordinata alla prestazione della garanzia finanziaria. Tale garanzia deve essere prestata in relazione all’importo dei lavori di bonifica cantierabili.

CLASSEImporto lavori cantierabiliImporto
AOltre € 9.000.000,00 Euro 1.000.000,00
Bfino a € 9.000.000,00Euro 500.000,00
Cfino a € 2.500.000,00Euro 250.000,00
Dfino a € 1.000.000,00Euro 90.000,00
Efino a € 200.000Euro 30.000,00


Riduzione degli importi
  • 70% per le imprese con registrazione EMAS (regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009)
Le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti, sono stabiliti con D.M. 5 luglio 2005.

Categoria 10 (Bonifica di beni contenenti amianto)

L'iscrizione nella categoria 10 è subordinata alla prestazione della garanzia finanziaria. Tale garanzia deve essere prestata in relazione all’importo dei lavori di bonifica cantierabili.


CLASSEImporto lavori cantierabiliImporto
AOltre € 9.000.000,00 Euro 4800.000,00
Bfino a € 9.000.000,00Euro 240.000,00
Cfino a € 2.500.000,00Euro 120.000,00
Dfino a € 1.000.000,00Euro 60.000,00
Efino a € 200.000
fino a € 25.000
Euro 30.500,00
Euro 15.000,00


Riduzione degli importi
  • 70% per le imprese con registrazione EMAS (regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009)
Le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti, sono stabiliti con D.M. 5 febbraio 2004.