L’iscrizione all’Albo in categoria 5 è richiesta per lo svolgimento delle attività di “raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi”.
Dotazioni minime di veicoli e personale
Il Comitato Nazionale con Delibera n. 5 del 3 novembre 2016, come modificata dalla Delibera n. 8 del 12 settembre 2017, ha fissato i criteri e i requisiti per l’iscrizione all’Albo in tale categoria (Allegato E)
Capacità finanziaria
Il requisito di capacità finanziaria si intende soddisfatto, per veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate, con un importo di euro novemila per il primo autoveicolo e di euro cinquemila per ogni veicolo aggiuntivo e, per veicoli di massa fino a 3,5 tonnellate, con un importo di euro novemila per il primo autoveicolo e di euro novecento per ogni veicolo aggiuntivo. Tale requisito è dimostrato con le modalità di cui all’articolo 11, comma 2, del D.M. n. 120/2014 (mediante documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell’impresa o dell’ente, quali il volume di affari, la capacità contributiva ai fini dell’I.V.A., il patrimonio, i bilanci) o mediante attestazione di affidamento bancario (rilasciato esclusivamente da istituti bancari) secondo lo schema in
allegato F alla delibera 5/2016.
Le imprese che hanno dimostrato il requisito di capacità finanziaria ai fini dell’iscrizione all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, comprovano il requisito di capacità finanziaria mediante attestazione dell’iscrizione a tale Albo.
Responsabile tecnico
Per l’iscrizione all’Albo in categoria 5 è richiesta la nomina di un responsabile tecnico in possesso dei requisiti stabiliti con
Delibera n. 6 del 26 novembre 2025.
Garanzie finanziarie
L’iscrizione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia finanziaria a favore dello Stato.
Le garanzie sono ridotte del cinquanta percento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Per gli importi da garantire si rimanda alla
sezione del sito dedicata.
Procedimento di iscrizione all’Albo
La domanda d’iscrizione all’Albo è presentata alla sezione regionale o provinciale nel cui territorio di competenza è stabilita la sede legale dell’impresa o dell’ente. Per le imprese e gli enti con sede legale all’estero la domanda di iscrizione all’Albo è presentata alla sezione regionale e provinciale nel cui territorio di competenza è ubicata la sede secondaria o il domicilio.
La domanda di iscrizione è trasmessa con modalità telematica mediante accesso al portale dedicato (Agest telematico). Prodotta automaticamente dal sistema telematico coerentemente con i contenuti della
Delibera n. 2 del 22 febbraio 2017, la domanda di iscrizione deve essere corredata con la seguente documentazione:
-
autocertificazione antimafia;
-
modello RT;
-
dichiarazione di compatibilità temporale dello svolgimento dell’incarico di responsabile tecnico;
- copie conforme all'originale fronte/retro delle carte di circolazione dei veicoli;
- qualora i veicoli non siano di proprietà dell’impresa o tenuti in usufrutto o leasing (tali forme di disponibilità sono annotate sulle carte di circolazione), copie dei contratti di acquisto con patto di riservato o di locazione senza conducente o di comodato senza conducente;
- Attestazione dell’idoneità tecnica dei veicoli redatta dal Responsabile Tecnico.
Il modello precompilato viene generato automaticamente dal sistema telematico Agest e deve essere integrato con le informazioni mancanti.
- documentazione relativa al possesso del requisito di capacità finanziaria
Rinnovo dell’iscrizione
Le imprese e gli enti iscritti all’Albo nella categoria 5 sono tenuti a rinnovare l'iscrizione ogni cinque anni a decorrere dalla data di efficacia dell’iscrizione presentando un’autocertificazione che attesti la permanenza dei requisiti previsti. L’autocertificazione per il rinnovo dell’iscrizione, prodotta automaticamente dal sistema telematico, coerentemente con i contenuti della
Delibera n. 2 del 22 febbraio 2017, dovrà essere sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante e inoltrata con modalità telematica; dovrà inoltre essere allegata all’istanza la fotocopia di un documento di identità del titolare o del legale rappresentante dell’impresa e l’
autocertificazione antimafia. La domanda di rinnovo dell'iscrizione deve essere presentata cinque mesi prima della scadenza dell'iscrizione.
Le imprese che risultino registrate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, o certificati UNI-EN ISO 14001 possono sostituire il nuovo provvedimento di iscrizione con autocertificazione resa alla sezione regionale o provinciale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Detta autocertificazione deve essere accompagnata da una copia conforme del certificato di registrazione ottenuto ai sensi dei suddetti regolamenti, nonché da una denuncia di prosecuzione delle attività, attestante la conformità dell'impresa, dei mezzi e delle attrezzature alle prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata certificazione dell'esperimento delle prove previste dalla normativa vigente.
Modifica dell’iscrizione
Le imprese e gli enti sono tenuti a comunicare alla sezione regionale o provinciale competente ogni atto o fatto che comporti modifica dell’iscrizione all’Albo entro trenta giorni dal suo verificarsi.
Nel caso di variazione per incremento della dotazione dei veicoli, le imprese, ai fini dell’immediata utilizzazione dei veicoli stessi, allegano alla comunicazione di variazione una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello approvato con Delibera n. 5 del 3 settembre 2014 (
Allegato A). Il modello deve essere generato, con modalità telematica, in occasione della compilazione dell’istanza di variazione per incremento della dotazione veicoli e allegato alla stessa.
Le variazioni effettuate al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo relative alle variazioni della ragione sociale, della sede legale, degli organi sociali, delle trasformazioni societarie e delle cancellazioni si intendono effettuate anche alla sezione regionale competente e sono trasmesse d’ufficio per via telematica dal registro delle imprese o dal repertorio economico amministrativo alla sezione regionale stessa che provvede entro 30 giorni a recepire le modifiche dandone comunicazione alle imprese o agli enti interessati.
In caso di trasferimento della sede legale nel territorio di competenza di altra sezione regionale rispetto a quella che ha provveduto all’iscrizione, la domanda di variazione è presentata alla sezione dell’Albo nel cui territorio di competenza la sede è trasferita. Quest’ultima provvede alla variazione dell’iscrizione dandone comunicazione alla sezione di provenienza che procede alla cancellazione dell’impresa dal proprio elenco.
Le imprese che effettuano le variazioni sopra elencate continuano ad operare sulla base del provvedimento d’iscrizione in loro possesso fino alla delibera di variazione della sezione regionale.
Pagamenti
Le domande di iscrizione, variazione o rinnovo sono assoggettate al pagamento di un
diritto di segreteria, fissato nella misura prevista per la denuncia al registro delle imprese, e all’imposta di bollo. I pagamenti saranno effettuati contestualmente all’invio dell’istanza di iscrizione, variazione o rinnovo con le modalità proposte all’interno della piattaforma telematica.