Procedimenti disciplinari e sanzioni
Sospensioni, cancellazioni, procedimenti disciplinari, sanzioni
Sospensione
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- l'inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti d'iscrizione;
- l'inosservanza dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 18, comma 1 (comunicazione alla Sezione regionale o provinciale competente di ogni atto o fatto che comporti modifica dell’iscrizione, entro 30 giorni dal suo verificarsi);
- il mancato rispetto della normativa in materia di rapporti di lavoro e di protezione sociale;
Con il provvedimento di sospensione la Sezione stabilisce il termine entro il quale l'impresa o l'ente iscritto deve conformarsi alla normativa vigente.
In caso di omesso pagamento del diritto annuale entro il 30 Aprile di ogni anno l’iscrizione è sospesa d’ufficio, vale a dire senza necessità di procedimento disciplinare. Con Circolare 144 del 4 maggio 2018 è stabilita la procedura di notifica dei relativi provvedimenti di sospensione.
Sanzioni
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- con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro (€ 2.600,00) a ventiseimila euro (€ 26.000,00) se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro (€ 2.600,00) a ventiseimila euro (€ 26.000,00) se si tratta di rifiuti pericolosi.
Cancellazione
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- l'iscritto, in regola con il pagamento del diritto annuale d'iscrizione, ne faccia domanda;
- vengano a mancare uno o più requisiti di cui all'articolo 10, comma 2 (perdita dei requisiti necessari per l’iscrizione all’Albo), ad eccezione di quanto previsto dalla lettera g) del medesimo comma (ossia non si trovino, in sede di prima iscrizione, in stato di liquidazione o siano, comunque, soggetti ad una procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera);
- vengano cancellate dal registro delle imprese;
- siano accertate reiterate violazioni delle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti d'iscrizione;
- si verifichino carenze, anche sopravvenute, nella documentazione prevista dall'articolo 15, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del DM 120/2014;
- permanga per più di dodici mesi la sospensione per il mancato pagamento del diritto annuo d’iscrizione.
La cancellazione a seguito di richiesta dell’interessato decorre dalla data della presentazione della domanda. Con Circolare 144 del 04 maggio 2018 è stabilita la procedura di notifica dei relativi provvedimenti di cancellazione e con Circolare 145 del 04 settembre 2018 le tempistiche di notifica relative a tali provvedimenti.