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FAQ - L'Albo risponde

L’Albo fornisce risposte ai quesiti più frequenti in tema di normativa, attraverso una vasta offerta di FAQ e video di approfondimento.
La suddivisione in tematiche è volta ad orientare gli utenti nella ricerca delle informazioni desiderate, che verranno aggiornate regolarmente con una particolare attenzione alle tematiche più attuali.

Ultimo aggiornamento: 25/03/2024

E' sufficiente un'unica attestazione di idoneità dei veicoli che comprenda tutti i veicoli coinvolti nella modifica, riportando i relativi elenchi descrittivi (veicolo e carrozzerie mobili/fisse) previsti nell'allegato A della deliberazione n.3 del 24 giugno 2020, come modificata per mero errore materiale dalla Circolare n. 1 del 4 febbraio 2021, ripetuti per ognuno dei veicoli in oggetto.

Fonte: Delibera n. 6 del 9 settembre 2014, articolo 1, comma 3.
È sempre necessario distinguere gli allegati dei codici EER tra le diverse tipologie di carrozzerie mobili in iscrizione.

Fonte: Delibera n. 3 del 24 giugno 2020, come modificata per mero errore materiale dalla Circolare n. 1 del 4 febbraio 2021
I dati relativi ai nuovi veicoli e i codici EER richiesti devono essere inseriti esclusivamente tramite il servizio di compilazione e trasmissione telematica delle domande (Agest Telematico). Il sistema genera il modello precompilato di attestazione riportante un codice identificativo collegato al Foglio Riepilogativo. Il Responsabile tecnico: 1) verifica la correttezza delle informazioni riportate nel modello precompilato di attestazione integrandolo con le informazioni mancanti ed altri informazioni di dettaglio; 2) verifica i codici contenuti nel foglio riepilogativo; 3) appone la propria firma, digitale o autografa. No, i codici attestati risultano dal Foglio Riepilogativo dell'istanza avente il codice identificativo uguale all'attestazione di idoneità generata dal sistema.

Fonte: Delibera 9/2022
Nel punto 9 della Sezione "Per la carrozzeria fissa e per le carrozzerie mobili".

Fonte: Delibera 9/2022
No, occorre utilizzare esclusivamente il modello precompilato di attestazione generato dal sistema Agest Telematico.

Fonte: Delibera 9/2022
E' tenuto all'utilizzo il soggetto che svolge attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia e che svolge il trasporto dei codici eer 200304 e 200306.
Il FIR - documento unico art. 230 comma 5 del d.lgs. 152/2006 è emesso dallo stesso soggetto che effettua l’attività di pulizia manutentiva (produttore) che coincide con il trasportatore.
Fonte: Delibera Albo 14/2021
La Direzione Generale per l’Economia Circolare del Ministero della Transizione Ecologica ha chiarito che il modello predisposto dall’Albo assume carattere sostitutivo del formulario previsto dall’articolo 193 del Dlgs 152/2006. Pertanto, lo stesso dovrà essere sempre tenuto in sostituzione del formulario di cui all’articolo 193, comma 1, del Dlgs 152/2006 per il trasporto dei rifiuti identificati con codice eer 200304 e 200306 dal luogo dove viene effettuata l’attività di pulizia manutentiva sino all’impianto di recupero/smaltimento oppure sino al deposito temporaneo del produttore medesimo.

Fonte: RiscontroDGECI.pdf (albonazionalegestoriambientali.it) e Delibera Albo 14/2021
L'attività di trasporto dal deposito temporaneo all’impianto di destino è accompagnata dal formulario di identificazione del rifiuto di cui all’articolo 193 del D.Lgs 152/2006.

Fonte: Delibera Albo 14/2021
L’impresa per coinvolgere altre persone nell’operazione di emissione dei FIR ex art.230 comma 5, ha due possibilità:
1. concede i privilegi per l’accesso all’area riservata dell’ALBO, consapevole che tale accesso sarebbe complessivo per tutti i servizi esposti,
2. oppure, può accreditarsi al servizio “ViViFIR.ecocamere.it” secondo le consuete modalità (vedi: https://vivifir.ecocamere.it), nel caso non l’avesse già fatto e potrà delegare tutti gli operatori secondo i diversi modelli organizzativi desiderati. Accedendo al sistema ViViFIR troverà già presente il blocco per la produzione dei FIR ex art. art.230 comma 5. Inoltre qualsiasi cosa avvenga in ViViFIR su questi FIR, sarà visibile anche attraverso l’area riservata dell’ALBO e viceversa.

Fonte: Indicazioni tecnico operative
E’ possibile inserire (Sez.2) più interventi anche effettuati in Comuni diversi.

Fonte: Delibera Albo 14/2021
L'introduzione del FIR - documento unico art. 230 comma 5 del d.lgs. 152/2006 non modifica quanto stabilito al comma 15 dell' art.193 del DLgs 152/06 e dalle indicazioni riportate nella Circolare GAB/DEC/812/98.

Fonte: D.lgs. 152/2006 - art. 193 comma 15 - Circolare GAB/DEC/812/98
L'attività di mera pulizia delle spiagge finalizzata al solo raggruppamento di rifiuti non necessita di iscrizione all'Albo.

Fonte: Circolare n. 11 del 22 novembre 2021
L'iscrizione nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (R.U.) include le attività delle sottocategorie da D1 a D6. Le imprese che intendono svolgere anche l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua (sottocategoria D7) dovranno disporre delle macchine operatrici o dei veicoli ad uso speciale previsti.

Fonte: Delibera n. 5 del 3/11/2016 e s.m.i
Sono ricomprese nella categoria 1 la raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, le sottocategorie dalla D1 alla D7, l'attività di spazzamento meccanizzato e i centri di raccolta.

Fonte: Delibera n. 5 del 3/11/2016 e s.m.i
In caso di affidamento di servizi in una porzione del territorio comunale o dell’ambito territoriale, per popolazione complessivamente servita deve intendersi la popolazione effettivamente servita, o che si è chiamati a servire nell'ambito dell'affidamento (quindi anche frazione, porzione di Comune o di ambito territoriale) e non quella dell'intero territorio di riferimento (Comune o ambito territoriale).

Fonte: Circolare n. 5 del 2 aprile 2021
Solamente il responsabile tecnico.

Fonte: Delibera 2 del 20 luglio 2009
No, è necessaria l'iscrizione alle categoria 4 essendo classificati rifiuti speciali. Tuttavia, le imprese che al 21 dicembre 2021 sono già iscritte in Categoria 1 e hanno tali codici riportati nei provvedimenti d'iscrizione, possono continuare ad utilizzarli fino al termine di validità dei rispettivi provvedimenti.

Fonte: Circolare 14 del 21 dicembre 2021
L'impresa iscritta contemporanemente e con la stessa scadenza sia nella 10/A che nella 10/B deve presentare un'unica garanzia finanziaria. Qualora l’iscrizione sia effettuata per differenti classi, l’importo della garanzia finanziaria è quello relativo alla classe più alta. Il D.M. 5 febbraio 2004 relativo alla modalità e agli importi garanzie finanziarie non prevede la suddetta ripartizione.

Fonte: Decreto Ministeriale del 05/02/2004
Non può essere ritenuta valida per la categoria 10 B l'esperienza maturata nella Categoria 10 A. Pertanto, potrà essere assunta solo l'incarico per la categoria 10 B classe E in quanto non necessita di esperienza.

Fonte: Circolare n. 152 del 07 dicembre 2018
Il produttore iniziale che si iscrive all'Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 2-bis, può trasportare i propri rifiuti non pericolosi senza limiti quantitativi e i propri rifiuti pericolosi fino a 30 kg/l al giorno. Il limite dei 30 kg/l è da intendersi al giorno per l'impresa complessivamente considerata e non al giorno per il singolo veicolo. Per effettuare il trasporto di rifiuti pericolosi superiori ai 30 kg/l al giorno si dovrà disporre di un’iscrizione “ordinaria” all’Albo (categoria 5).

Fonte: D.lgs. 152/2006 art. 212 comma 8
I codici EER autorizzati in categoria 2-bis devono essere riconducibili all'attività denunciata al Registro Imprese.
Sì, l’articolo 57 del Dlgs 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) prevede che le macchine agricole possono circolare su strada per il trasporto, per conto di aziende agricole, di sostanze di uso agrario, senza distinzione tra sostanze di scarto e sostanze che non sono di scarto. Il trasporto con macchine agricole di sostanze di uso agrario di scarto, pertanto, si deve ritenere consentito nei limiti ed alle condizioni stabilite dal predetto articolo 57 del Dlgs 285/1992 ed è soggetto all’obbligo dell’iscrizione all’Albo qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni:
  • le sostanze agricole di scarto trasportate siano avviate effettivamente a un uso diretto in agricoltura, senza dover essere sottoposte ad alcun preventivo trattamento;
  • si tratti di rifiuti non sottoposti ad una specifica disciplina, anche per quanto riguarda l’attività di trasporto ai sensi delle norme vigenti.
Sono tenuti all'iscrizione alla categoria 2-ter le associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere l'attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi costutuiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana. L'iscrizione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni: 1) non più di 4 giornate di trasporto all'anno; 2) un quantitativo non superiore a 100 tonnellate annue; 3) il trasporto di tipologie di rifiuti urbani non pericolosi 15.01.04, 20.01.40 e 20.03.07 dei quali risultano proprietari in forza di acquisto o donazione.

Fonte: Delibera n. 4 del 4 giugno 2018
Non è necessario che il luogo di raggruppamento dei RAEE effettuato in luogo diverso dal punto vendita venga dichiarato al registro delle imprese della CCIAA.

Fonte: Decreto Ministeriale n. 65 del 08/03/2010
In caso di trasporto di RAEE, occorre utilizzare e compilare il modello di cui all'allegato II del D.M. 65/2010, con le modalità e tragitti previsti dallo stesso D.M. Si precisa che l'impresa può anche valutare l'utilità di trasportare i RAEE con gli adempimenti ordinari del 152/06 ma, in questo casò, perderà la possibilità di sfruttare le procedure semplificate del DM 65/2010.

Fonte: Decreto Ministeriale n. 65 del 08/03/2010
Possono iscriversi alla categoria 4bis le imprese che effettuano l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di cui all'art. 3 della delibera n.2 del 24/04/18. L'iscrizione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni: 1) iscrizione al registro delle imprese per l'attività di commercio all'ingrosso di rottami metallici (codice ateco 46.77.1); 2) disponibilità di non più di 2 veicoli immatricolati ad uso proprio la cui portata utile non superi 3,5; 3) un quantitativo di non superiore a 400 tonnellate annue.

Fonte: Delibera n. 2 del 24 aprile 2018
Trattandosi di una iscrizione con procedura semplificata non è necessario dimostrare il requisito di capacità finanziaria né nominare un R.T.

Fonte: Delibera n. 2 del 24 aprile 2018
L'iscrizione nella categoria 4bis è esclusiva e non consente la contemporanea iscrizione in altre categorie relative al trasporto di rifiuti.

Fonte: Delibera n. 2 del 24 aprile 2018
Preliminarmente si chiarisce che tali attività rientrano tra quelle previste dalla categoria 7 individuata all'art. 8 comma 1 lettera g) del DM 120/2014. Ad oggi tale categoria non è ancora attiva seppur prevista per legge, pertanto fintanto non ne saranno definiti i requisiti e le modalità di iscrizione, non è necessaria alcuna iscrizione all’Albo per poter svolgere le corrispondenti attività.
Le attività rientrano tra quelle previste dalla categoria 7 individuata all'art. 8 comma 1 lettera g) del DM 120/20147: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto. Ad oggi tale categoria non è ancora attiva seppur prevista per legge, pertanto fintanto non ne saranno definiti i requisiti e le modalità di iscrizione, non è necessaria alcuna iscrizione all’Albo per poter svolgere le corrispondenti attività.
Non è tenuto all'iscrizione all'Albo il procacciatore d'affari che collabora con le società iscritte in categoria 8, avendo il medesimo soltanto la funzione di segnalare opportunità commerciali all'impresa proponente e non disponendo, quindi, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto terzi.

Fonte: D.lgs. 152/2006 art. 183 comma 1, lett. f)
La garanzia finanziaria è sempre dovuta, per importi differenti se l'impresa è autorizzata all'intermediazione di rifiuti pericolosi o meno.

Fonte: Delibera 2 del 15 dicembre 2010
I codici EER che terminano con le cifre 99 possono essere autorizzati dall'Albo qualora la loro descrizione sia stata già individuata da norme regolamentari quali, D.M. 5 febbraio 1998, D.M. n. 161 del 12 giugno 2002, D.M. 8 aprile 2008 o prassi di carattere nazionale (ad es. Circolari del Ministero dell’Ambiente, note ISPRA-SNPA), atti amministrativi di carattere regionale o, in via residuale, provvedimenti rilasciati dalle competenti amministrazioni agli impianti di destinazione, oppure sia presente alternativamente: 1) una dichiarazione a firma del produttore del rifiuto che descriva le modalità di classificazione secondo le disposizioni della decisione n. 2014/955/Ue e del Reg. (Ue) n. 1357/2014 e delle Linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente del 18 maggio 2021, n.105, approvate con Decreto Direttoriale del Ministero della Transizione Ecologica n. 47 del 9 agosto 2021; 2) una relazione dettagliata a firma del Responsabile Tecnico che dimostri, sulla base di evidenze dettate da prassi consolidate nell’ambito di distretti, comparti produttivi o di specificità territoriali, la necessità di utilizzare uno specifico codice 99 opportunamente descritto.

Fonte: Circolare n. 4 del 26 aprile 2022
Il codice EER 20.03.03 può essere autorizzato in categoria 2bis solo qualora il rifiuto derivi dall'attività di spazzamento meccanizzato di aree private e l'impresa intenda trasportare il rifiuto stesso.

Fonte: Circolare n. 2 del 13/02/2020
Il codice EER 20.03.07 può essere autorizzato in categoria 2bis per il trasporto dei rifiuti ingombranti prodotti nell'ambito dello svolgimento della attività edile connessa all'attività di costruzione e demolizione e le sezioni regionali accanto al codice devono inserire la dicitura "proveniente dall'attività di cantiere edile connessa all'attività di demolizione e costruzione". Inoltre può essere autorizzato per le imprese che svolgono attività di vendita, produzione e montaggio di mobili da cucina, di arredamento, complementi di arredo e simili e per le imprese suscettibili effettivamente di produrre tali tipologie di rifiuto ricomprese nell'allegato L-quinquies del D.lgs 116/2020. In quest'ultimo caso i rifiuti debbono essere avviati effettivamente al recupero.

Fonte: Circolare n. 691 del 12/06/2013, Circolare n. 6 del 10/07/2019, Delibera n. 7 del 28/07/2021
Sì, solo se derivanti effettivamente dalla propria attività di cui all'allegato L-quinquies e ai fini del conferimento al servizio pubblico, oppure gestiti al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell'art. 198 comma 2bis del D.lgs 152/2006 se avviati effettivamente al recupero.

Fonte: Delibera n. 7 del 28/07/2021
Sì, solo se prodotti da utenza non domestica e gestiti al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell'art. 198 comma 2bis del D.lgs 152/2006, avviati effettivamente al recupero.

Fonte: Delibera n. 7 del 28/07/2021
Nei casi di prima iscrizione all'Albo Gestori Ambientali, la data da riportare sul F.I.R. coincide con la data di inizio validità riportata nel provvedimento autorizzativo indicata a piè di pagina. Nei casi di rinnovo dell'iscrizione le casistiche sono 2:
  1. se il provvedimento di rinnovo è stato notificato prima della scadenza dell'autorizzazione, sul F.I.R deve essere indicata la data di inizio validità della prima/precedente iscrizione fino alla data della sua scadenza. Dal giorno successivo alla scadenza deve essere indicata la data di inizio validità del provvedimento di rinnovo;
  2. se il provvedimento di rinnovo è stato notificato alla scadenza o dopo la scadenza dell'autorizzazione, sul F.I.R deve essere indicata la data di inizio validità del provvedimento di rinnovo.
I Comuni, le comunità montane e le unioni di Comuni che intendono svolgere in economia con proprie risorse le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani non sono soggetti all'iscrizione all'Albo.

Fonte: Circolare n.3 del 03/03/2020
L'attività di spazzamento manuale non è soggetta all'iscrizione all'Albo, in quanto tale attività viene effettuata senza l'utilizzo dei veicoli.

Fonte: Delibera n.5 del 3/11/2016 e s.m.i.
L'impresa iscritta all'Albo in categoria 4 o 5 al fine di effettuare il trasporto dei propri rifiuti in qualità di produttore iniziale di cui alla categoria 2bis, deve presentare apposita domanda di variazione dell'iscrizione in categoria 4 o 5 avvalendosi di quanto previsto dall'art. 8 comma 2 del Dm 120 /2014. In alternativa, l'impresa deve iscriversi nella categoria 2bis.

Fonte: Deliberazione n. 2 del 16 settembre 2015, Deliberazione 2/2017
Nell’attesa dell'adozione delle specifiche norme regolamentari e tecniche in materia di trasporto di rifiuti per via marittima e dei provvedimenti attuativi dell’art. 15, comma 6, del D.M. 120/2014, le imprese che trasportano rifiuti per via marittima non sono tenute all’iscrizione all’Albo. E' prevista un deroga per il trasporto dei rifiuti all’interno del territorio della laguna di Venezia.

Fonte: D. M. Ambiente n. 120 del 03/06/2014
Si, è possibile alle seguenti condizioni:
  1. le imprese che intervengono nello stesso trasporto intermodale devono entrambe essere iscritte all'albo nella stessa categoria;
  2. i codici EER relativi al trasporto effettuato devono essere contemporaneamente presenti nelle iscrizioni delle due imprese di autotrasporto;
  3. i rifiuti devono essere accompagnati dal formulario di identificazione di cui al D.M. Ambiente 148/98.
L'art. 22 comma 2 del D.M. 120/14 dispone che la domanda di rinnovo debba essere presentata cinque mesi prima della scadenza dell'iscrizione. Le stesse possono essere accolte solo se presentate nell'arco temporale uguale o inferiore al termine di cinque mesi previsto dal regolamento.

Fonte: Circolare n. 413 del 06/04/2017
Il Comitato nazionale ritiene che possa essere considerata come variazione dell’iscrizione il trasferimento dell’iscrizione stessa ad altro soggetto giuridico mediante affitto di azienda o di ramo di azienda, a condizione che tali titoli abbiano una durata non inferiore ad anni cinque a decorrere dalla data di efficacia dell’iscrizione all’Albo dell’impresa locataria, oppure, in caso di impresa già iscritta, avere una durata almeno pari al residuo periodo di validità dell’iscrizione.

Fonte: Circolare n. 536 del 27/05/2016
L'apostilla è un'annotazione resa dall'autorità competente dello Stato di provenienza, aderente alla Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961, che sostituisce la legalizzazione del documento. La traduzione asseverata o giurata è una traduzione che contempla un verbale di giuramento reso ad un funzionario giudiziario da parte del traduttore. Non è alternativa all'apostilla o alla legalizzazione ed è sempre necessaria per i documenti provenienti dall'estero.

Fonte: Legge 4 gennaio 1968, n. 15, Legge 24 aprile 1990 n. 106
Il legale rappresentante extracomunitario in questione non può rendere la dichiarazione. Pertanto, per poter procedere all'iscrizione è necessario attendere il rilascio del nulla osta antimafia da parte della Prefettura competente.

Fonte: D.P.R n. 445 del 28/12/2000
Il diritto annuale è dovuto.

Fonte: D. M. Ambiente n. 120 del 03/06/2014
L'avvalimento non è ammesso.

Fonte: D.lgs. N. 50/2016 - art. 89 comma 10
Si, ai sensi dell'art. 212 del d.lgs 152/2006

Fonte:
In base a quanto disposto dall'art. 212 comma 19 del d.lgs 152/2006, la possibilità di intraprendere l'esercizio di un'attività sulla base di una denuncia di attività ai sensi degli artt. 19 e 20 del d.lgs. 241/1990, non si applica alle domande di iscrizione e agli atti di competenza dell'Albo. L'iscrizione all'Albo si intende perfezionata solo a seguito della delibera di accoglimento adottata dalla Sezione Regionale/Provinciale.

Fonte: D.lgs. 152/2006 art. 212 comma 19
Modello di domanda di variazione (di cui all'allegato A della deliberazione n 3 del 25 novembre 2014) e appendice alla polizza fidejussoria per le categorie ove previsto

Fonte: Delibera n.7 del 25 novembre 2014
Sì, è necessario presentare nuova appendice alla polizza fidejussoria per le categorie ove è prevista.

Fonte: Delibera n.3 del 7 febbraio 2022
ll provvedimento, acquisito elettronicamente dall'impresa dall'area riservata, può essere esibito nel formato digitale o, in alternativa, su supporto cartaceo. Alle due modalità sopraindicate si aggiunge l'ulteriore alternativa per l'impresa di dimostrare l'iscrizione e rendere disponibile i contenuti della propria autorizzazione all’Albo nazionale gestori ambientali esibendo l’apposito attestato - QR code (in formato digitale o cartaceo).

Fonte: Delibera n.3 del 7 febbraio 2022
Delibera n. 1 del 13 febbraio 2023
Mediante idoneo affidamento bancario o da documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell'impresa o dell'ente, quali il volume di affari, la capacità contributiva ai fini dell'I.V.A., il patrimonio o i bilanci.

Fonte: l'art. 11, c. 2 del D.M. 120/2014
Le tipologie di società che possono dimostrare il rispetto del requisito di idoneità finanziaria sono le S.p.A., le S.r.l. e le Società Cooperative, ovvero le forme societarie tenute alla presentazione del bilancio.

Fonte: l'art. 11, c. 2 del D.M. 120/2014
E' sufficiente presentare PEC alla Sezione regionale nel cui territorio di competenza la sede è trasferita entro trenta giorni dando comunicazione della suddetta variazione.

Fonte: Circolare n. 1140 del 15/12/2014
Si, senza necessità di iscrizione delle imprese consorziate. Resta fermo che i veicoli oggetto dell’iscrizione, facenti capo alle singole consorziate, debbano essere nella piena ed esclusiva disponibilità del consorzio.

Fonte:
In categoria 2-bis a condizione che l’attività di raccolta e trasporto di tali rifiuti, benché classificati come urbani, sia effettuata dallo stesso soggetto che ha l’appalto o la concessione per la manutenzione del verde.

Fonte: Circolare nr. 1 del 14/02/2023
L’interessato è tenuto a presentare alla Sezione regionale o provinciale la garanzia finanziaria a favore dello Stato entro il termine di decadenza di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di conclusione dell’istruttoria da parte della Sezione medesima.

Fonte: Circolare nr. 10 del 21/12/2022
La sigla R-met indica l'iscrizione al Registro Metalli attribuita d'ufficio alle imprese iscritte in categoria 1-4-5, già autorizzate al trasporto dei rifiuti di cui all'art. 3 della Delibera n. 4 del 3 giugno 2021.

Fonte: Delibera n. 4 del 03/06/2021
Possono iscriversi al Registro le imprese italiane ed estere che effettuano l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da materiali metallici destinati esclusivamente alle attività di recupero: R4 , R11, R12, R13. I rifiuti che possono essere raccolti e trasportati sono quelli di cui all'art. 3 della Delibera n. 4 del 3 giugno 2021.

Fonte: Delibera n. 4 del 03/06/2021
Per questa tipologia di iscrizione non è necessario dimostrare il requisito di capacità finanziaria. Nell'attesa della definizione degli appositi requisiti, l'incarico di R.T. delle imprese che presentano domanda di iscrizione è assunto dal Legale Rappresentante.

Fonte: Delibera n. 4 del 03/06/2021
Si, purchè gli anni di esperienza richiesta non siano superiori a quelli previsti dalla classe di appartenenza della cat 5

Fonte: Circolare n. 9 del 21/11/2022
Il computo dell'esperienza decorre dalla data di comunicazione fatta alla Sezione Regionale dell'inizio del periodo di affiancamento.

Fonte: Circolare n. 9 del 21/11/2022
È dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa che, al momento della domanda, ne sia anche responsabile tecnico, e abbia contemporaneamente e ininterrottamente mantenuto negli ultimi cinque anni entrambi gli incarichi, nonché abbia ricoperto il ruolo di responsabile tecnico nel settore di attività oggetto dell’iscrizione (trasporto rifiuti; intermediazione e commercio di rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto) per almeno complessivi 16 anni.

Fonte: Delibera n. 4 del 26/07/2023
Gli anni di esperienza sono dimostrati mediante:
  1. presentazione di copia autentica dei piani di lavoro inviati alle Aziende Sanitarie Locali;
  2. presentazione di copia della notifica preliminare di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, relativa a cantieri ove sono effettuati anche interventi di bonifica di beni contenenti amianto. Da tale notifica preliminare deve risultare che il soggetto interessato ad assumere la funzione di RT è designato quale coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Ai fini del computo degli anni di esperienza si ritiene valida l’esecuzione di almeno un intervento di bonifica effettuato o ultimato nel corso dell’anno solare. Il piano di lavoro può essere integrato con copia, corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della relazione annuale dei lavori eseguiti inviata all'Azienda Sanitaria Locale.

Fonte: Circolare n. 3413 del 01/06/2004 , Circolare n. 2182 del 17/11/2009
Il responsabile tecnico deve aver ricoperto all'interno dell'impresa il ruolo di titolare dell’impresa, responsabile tecnico o direttore tecnico, dirigente tecnico con responsabilità inerenti al settore. Gli anni di esperienza sono dimostrati tramite idonee attestazioni di esecuzione di interventi di bonifica rilasciate dal committente o dalla stazione appaltante, per un importo complessivo pari ad almeno il 40% del limite inferiore previsto dalla classe di iscrizione.

Fonte: Deliberazione n. 6 del 30/05/2017
La nomina ha efficacia dal momento in cui viene effettuato il versamento dovuto e il successivo scarico del provvedimento di iscrizione/variazione nel quale tra l'altro viene riportato il nominativo del Responsabile tecnico.

Fonte: Delibera n. 1 del 10 febbraio 2016
Sì, il legale rappresentante dell'impresa deve comunicare la variazione tramite la presentazione dell'allegato B di cui alla Delibera n. 6 del 30 maggio 2017.

Fonte: Delibera n. 6 del 30 maggio 2017. Circolare n° 59 del 12 gennaio 2018
L'attestazione di idoneità veicoli deve essere resa dal legale rappresentante, in qualità di responsabile tecnico facente funzione per il periodo massimo di 90 giorni dalla cessazione dell'incarico di RT.

Fonte: Delibera n.1 del 30 gennaio 2020
No, la verifica iniziale del RT prevede la contemporaneità del superamento nella stessa prova sia del modulo obbligatorio per tutte le categorie che del modulo (o moduli) specialistici.

Fonte: Delibera 4/2019 art. 2, comma 5 e Delibera n. 7/2022 art. 2 lett.a)
No, coloro che hanno già superato la verifica iniziale possono aggiungere ulteriori specializzazioni iscrivendosi per il solo modulo specialistico ulteriore, purché il modulo obbligatorio per tutte le categorie sia in corso di validità.

Fonte: Delibera 4/2019 art. 2, comma 5, lett. b
L’idoneità ha una durata di 5 anni e la verifica di aggiornamento dell’idoneità può essere sostenuta a decorrere dai 12 mesi precedenti la scadenza del quinquennio di validità. I moduli relativi alla verifica di aggiornamento (modulo obbligatorio per tutte le categorie+specialistico) possono essere superati anche separatamente purché entro la data di scadenza della rispettiva validità.

Fonte: Delibera n. 4/2019 art. 2, comma 5 e Delibera n. 7/2022 art. 2 lett.b
A prescindere dalla data in cui si sostiene la prova di aggiornamento, la validità viene prorogata di 5 anni in 5 anni a partire dalla scadenza originale.

Fonte: Delibera n. 6/2017 art. 2 comma 4
No, considerato che l’obbligo di sostenere nella stessa prova modulo obbligatorio per tutte le categorie e specialistico è previsto solo per la verifica iniziale, ne consegue che per aggiornare l’idoneità il candidato può sostenere le verifiche dei diversi moduli anche in momenti separati.

Fonte:
Condizione necessaria per ricoprire l’incarico di RT è che si confermi l’idoneità (che consta del modulo obbligatorio per tutte le categorie e di almeno un modulo specialistico) entro la data della scadenza quinquennale, altrimenti si decade dall’incarico. Nel caso in cui, allo scadere del quinquennio, il RT non abbia superato la verifica di aggiornamento relativa al modulo obbligatorio per tutte le categorie, perde il requisito dell’idoneità anche nei casi in cui sia ancora in corso di validità l’idoneità relativa a uno o più moduli di specializzazione.

Fonte: Delibera 6 /2017 e Delibera 3/2019 e Delibera 1/2020
Il RT deve sostenere e superare la verifica entro il 16 ottobre 2023. In mancanza, perde il requisito dell’idoneità.

Fonte: Delibera 9/2021
Si, ma deve necessariamente e propedeuticamente superare il modulo obbligatorio per tutte le categorie se non già superato in rinnovo. Il RT avrà quindi le seguenti possibilità: - sostenere prima il modulo obbligatorio per tutte le categorie aggiornamento (28 punti) e successivamente quello specialistico (34 punti) superandoli entrambi in sessioni differenti. In tal caso sarà considerato idoneo; - sostenere contemporaneamente il modulo obbligatorio per tutte le categorie aggiornamento (28 punti) e quello specialistico (34 punti) superandoli entrambi. In tal caso sarà considerato idoneo; - sostenere contemporaneamente il modulo obbligatorio per tutte le categorie aggiornamento (28 punti) e quello specialistico (34 punti), ma supera solo il modulo specialistico. In tal caso dovrà sostenere nuovamente tutta la prova; - sostenere contemporaneamente il modulo obbligatorio per tutte le categorie aggiornamento (28 punti) e quello specialistico (34 punti), ma supera solo il modulo obbligatorio per tutte le categorie. In tal caso, il modulo obbligatorio per tutte le categorie viene prorogato per altri 5 anni e la volta successiva dovrà iscriversi solo per il modulo specialistico nuovo.

Fonte:
Per la verifica iniziale: 32 punti nel modulo obbligatorio per tutte le categorie e 34 punti nel modulo specialistico. Per la verifica di aggiornamento: 28 punti per il modulo obbligatorio per tutte le categorie e 30 punti per il modulo specialistico.

Fonte: Delibera 4/2019
Per ogni risposta sono assegnati i seguenti punteggi: risposta esatta: +1 (uno), risposta errata: -0,50 (meno zero cinquanta), risposta omessa o per la quale il candidato ha apposto più di una risposta sulla stessa domanda: 0 (zero).

Fonte: Delibera 4/2019
Dalla data della comunicazione alla Sezione regionale o provinciale competente della cessazione dell'incarico. Nei casi di sopravvenuta perdita del requisito di idoneità di cui all'art. 13 comma 1 del D.M. 120/2014 dal giorno successivo alla data di scadenza dell'idoneità.

Fonte: Delibera nr. 1 del 30/01/2020
No, per ottenere la dispensa come responsabile tecnico di una impresa occorre che il doppio incarico (LR e RT) sia stato mantenuto contemporaneamente e ininterrottamente negli ultimi 5 anni per quell’impresa.

Fonte: Delibera nr. 6 del 30/05/2017 come modificata dalla Delibera nr. 4 del 26/07/2023
Sì, la dispensa si considera ottenuta per il settore di attività “trasporto rifiuti” – categorie 1, 4 e 5.

Fonte: Delibera nr. 4 del 26/07/2023
Nel caso in cui un soggetto non sia riuscito ad aggiornare il modulo base o specialistico entro il 16/10/2023 può iscriversi successivamente ad una verifica iniziale per sostenere solo il modulo di specializzazione oppure il solo modulo obbligatorio per tutte le categorie purché, alla data della verifica, il candidato risulti rispettivamente idoneo almeno per il solo modulo obbligatorio per tutte le categorie o per il solo modulo di specializzazione
Il responsabile tecnico, una volta comunicata la cessazione all'impresa, ne dà comunicazione alla Sezione regionale o provinciale a mezzo di posta elettronica certificata (Pec). Fino alla ricezione da parte della Sezione della comunicazione di cessazione, il responsabile tecnico non è esonerato dalle responsabilità derivanti dall'incarico. La comunicazione non occorre nei casi di sopravvenuta perdita del requisito di idoneità.

Fonte: Delibera nr. 1 del 30/01/2020
I moduli oggetto delle verifiche di aggiornamento possono essere superati in modo indipendente, separati e sostenuti anche singolarmente (es. modulo obbligatorio in una sessione e modulo trasporto in un’altra o viceversa o entrambi nella stessa sessione). Il modulo obbligatorio e i moduli specialistici hanno una validità indipendente di 5 anni; possono essere aggiornati nei 12 mesi antecedenti la loro relativa scadenza e la validità decorre dalla data di scadenza dello stesso modulo.
Nel caso in cui un soggetto non riesca ad aggiornare il modulo obbligatorio oppure quello specialistico entro la relativa scadenza (perdendo, quindi, il requisito dell’idoneità) può iscriversi successivamente alla scadenza della propria idoneità ad una verifica iniziale per sostenere solo il modulo non aggiornato (con il medesimo punteggio e lo stesso set di quiz della verifica iniziale).
È indispensabile che alla data della verifica individuata, il candidato risulti idoneo almeno per il solo modulo obbligatorio o per il solo modulo di specializzazione.
No, l’impresa ha 180 giorni di tempo (fino al 15 aprile 2024) per proseguire la propria attività: le funzioni di responsabile tecnico sono «esercitate provvisoriamente» dal legale rappresentante. L’idoneità del responsabile tecnico sarà ripristinata automaticamente a seguito del «superamento della verifica». Diversamente, decorsi 180 giorni, le Sezioni aprono il procedimento disciplinare per la cancellazione dell'impresa dall'Albo.

Fonte: Delibera nr. 5 dell'11/10/2023
Sì, i 180 giorni (fino al 15 aprile 2024) sono considerati un periodo "valido" ai fini della dimostrazione dei requisiti previsti dalla delibera n.6 del 30 maggio 2017 e s.m.i. per il rilascio della dispensa dalle verifiche di idoneità.

Fonte: Circolare nr. 3 del 10/10/2023
Sì (nei casi di inserimento nuovi veicoli le attestazioni saranno firmate dal Legale rappresentate).
Si, nel caso di trasporto intermodale combinato tutti i trasportatori coinvolti dovranno riportare i dati della movimentazione sul proprio registro di carico e scarico.
Si, su tutti i trasportatori coinvolti dovrà considerarsi il quantitativo gestito ai fini del calcolo delle tonnellate annue trasportate.
Trattandosi di veicolo immatricolato con destinazione d'uso "uso di terzi da locare senza conducente " è possibile l'iscrizione all'Albo, qualora il veicolo abbia una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 tonnellate e sia utilizzato esclusivamente per il trasporto di cose in conto proprio.

Fonte: Circolare n. 1 del 28/01/2019
E' sempre obbligatoria nel caso di inserimento di una nuova tipologia di carrozzeria mobile. Al contrario, non è dovuta nel caso di utilizzo di nuove carrozzerie mobili della stessa tipologia di quelle già autorizzate.

Fonte:Delibera n. 3 del 24/06/2020, Circolare n. 1 del 04/02/2021
Ai fini dell'iscrizione, possono essere utilizzati i mezzi classificati per "trasporti specifici" di veicoli e non i mezzi classificati "autoveicoli ad uso speciale destinati alla sola attività di soccorso stradale".
Sì, ma il proprietario (locatore) deve necessariamente essere un'impresa esercente attività di locazione senza conducente.

Fonte: Circolare M.I.T n. 11483 del 13 maggio 2015
Sì, ma le imprese devono essere entrambe iscritte all'Albo autotrasportatori conto terzi. Per i veicoli ad uso di terzi assoggettati al regolamento (CE) n. 1071/2009, è necessario presentare alla Sezione Regionale copia del contratto e copia della dichiarazione di cui alla circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 dicembre 2011, n. 4/2011/TSI vistata dal competente UMC e corredata di dichiarazione di conformità all’originale rilasciata ai sensi dell’art.47 del D.P.R.445/2000. Per i veicoli ad uso di terzi non assoggettati al regolamento (CE) n. 1071/2009, invece, le imprese presentano copia del contratto di comodato senza conducente corredata di dichiarazione di conformità all’originale rilasciata ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000.

Fonte: Circolare n. 995 del 9/9/2013
Sì, è consentita la disponibilità mediante comodato senza conducente di veicoli adibiti ad uso proprio aventi massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 6 tonnellate. Per i contratti di comodato che abbiano una durata superiore a 30 giorni naturali e consecutivi, è necessaria la trascrizione sul libretto di circolazione ai sensi dell’art. 94 comma 4 bis del Codice della Strada. Sono esentati da tale obbligo i componenti del nucleo familiare, purché conviventi.

Fonte: Circolare M.I.T n. 5681 del 16 marzo 2015
Sì, l'attestazione di idoneità per l'inserimento dei nuovi veicoli scarrabili è sempre dovuta.

Fonte: Delibera n. 3 del 24/06/2020
L'associazione di un veicolo ad una o più carrozzerie mobili è dovuta solo per i veicoli sui quali è possibile installare le diverse carrozzerie mobili.

Fonte: Delibera n. 3 del 24/06/2020
Le macchine operatrici possono essere iscritte:
in categoria 2-bis qualora i rifiuti che si intendono trasportare si configurino come cose connesse al ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere;
in categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di spazzamento meccanizzato relativamente alle macchine operatrici identificate come " spazzatrici stradali " e limitatamente ai codici EER 20.03.02 e 20.03.03;
in categoria 1 - sottocategoria D/6 e D/7 per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle strade urbane, extraurbane e d autostrade e raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e rive dei corsi d'acqua;
nelle categorie del trasporto limitatamente alle strade non accessibili ai veicoli destinati al trasporto (zone impervie).

Fonte: Circolare n. 11 del 17/12/2019, Circolare n. 2 del 09/02/2021
In base alle norme del CdS e della L. 298/1974 non è ammessa la locazione di autoveicoli immatricolati per "uso proprio" ad altro soggetto che li utilizza per "uso proprio". Di conseguenza, non è ammessa l'iscrizione.

Fonte: Circolare M.I.T n. 5681 del 16 marzo 2015
I titoli di disponibilità ammessi sono: proprietà, usufrutto (trascrizione sulla carta di circolazione), leasing, acquisto con patto di riservato dominio (trascrizione sulla carta di circolazione), comodato e locazione.

Fonte: Circolare n. 995 del 09/09/2013 modificata dalla Circolare n. 345 del 30 aprile 2015
Si, allegando contratto di locazione contenente quanto previsto dal punto 2) della Circolare n. 995 del 09/09/2013.

Fonte: Circolare n. 995 del 09/09/2013 modificata dalla Circolare n. 345 del 30 aprile 2015
No, il subcomodato non è ammesso.

Fonte: Circolare n. 345 del 30 aprile 2015. Circolare M.I.T n. 5681 del 16 marzo 2015.
Si, a condizione che l'impresa sia in possesso di licenza al trasporto conto terzi/iscrizione al Registro Elettronico Nazionale dei trasportatori conto terzi.

Fonte: Circolare n. 1463 del 30/11/2012