L’iscrizione all’Albo è articolata in categorie in relazione alla specifica tipologia di attività;
Categorie di iscrizione | |
Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani | |
Raccolta e trasporto di rifiuti urbani (allegato A Delibera n. 8 del 12/09/2017) | |
Sottocategorie di cui all’allegato D della Delibera n. 5 del 03/11/2016 come modificata dalla Delibera n. 8 del 12/09/2017 |
D1 Sottocategoria "Raccolta differenziata, rifiuti ingombranti e raccolta multimateriale". Frazioni di rifiuti individuate al punto 6 della Circolare prot. n. 229 del 24/02/2017:
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D2 Sottocategoria "Attività esclusiva di raccolta differenziata e trasporto di una o più delle seguenti tipologie di rifiuti urbani: Abbigliamento e prodotti tessili (20 01 10, 20 01 11); batterie e accumulatori (20 01 33* e 20 01 34); farmaci (20 01 31* e 20 01 32); cartucce toner esaurite (20 03 99) e toner per stampa esauriti (08 03 18 e 16 02 16) (p. 4.2 all.1 DM 8-4-2008, mod. D.M. 13 maggio 2009; oli e grassi commestibili (20 01 25)" | |
D3 Sottocategoria "Raccolta e trasporto di rifiuti urbani nelle aree portuali" | |
D4 Sottocategoria "Raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi e rifiuti provenienti da aree e attività cimiteriali" | |
D5 Sottocategoria "Attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da impianti di stoccaggio/centri di raccolta a impianti di recupero o smaltimento" | |
D6 Sottocategoria "Raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle strade urbane, extraurbane e autostrade di cui all’articolo 184, comma 2, lettera d), D.lgs. 152/06" | |
D7 Sottocategoria "Raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua" | |
Attività di spazzamento meccanizzato (allegato B Delibera n.8 del 12/09/2017) | |
Attività di gestione centri di raccolta (Delibera n. 2 del 20/07/2009) | |
Categoria 2bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. | |
Categoria 3bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65. | |
Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi. | |
Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi. | |
Categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. | |
Categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto. (CATEGORIA NON ANCORA ATTIVA) | |
Categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. | |
Categoria 9: bonifica di siti. | |
Categoria 10: bonifica dei beni contenenti amianto |
Categoria 10A: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi. |
Categoria 10B: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto. | |
Sottocategoria 4bis: “Imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi ai sensi dell’articolo 1, comma 124, della legge 4 agosto 2017, n. 124”. (Delibera n. 2 del 24/04/20218) | |
Sottocategoria 2ter: “Associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana di cui all’articolo 5, comma 1 del D.M. 1° febbraio 2018 (Delibera n. 4 del 4/06/2018 come modificata dalla Delibera n. 6 del 31/07/2018). |