La deliberazione aggiorna le regole per lo svolgimento dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorietà rese all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.
I controlli di cui al presente regolamento sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell’azione amministrativa e la repressione degli eventuali abusi, in relazione all’ottenimento di benefici di qualunque specie.
Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento:
- le dichiarazioni relative ai requisiti di cui all’art. 10, comma 2, lettere d), e), f) e g), del DM 120/2014, sia nei casi di prima iscrizione che nei casi di rinnovo e di variazione dell’iscrizione.
- Le dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante dell’impresa, il quale sia cittadino extra UE, non regolarmente soggiornante in Italia.
I legali rappresentanti di imprese, i quali siano cittadini extra UE, regolarmente soggiornanti in Italia possono rilasciare dichiarazioni sostitutive di certificazione di atto di notorietà rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 solo se inerenti a stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
Ogni Sezione regionale e provinciale effettua i controlli su tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione presentate dai candidati risultati idonei alle verifiche iniziali per responsabili tecnici di cui all’art. 13 del D.M. n. 120/2014.
La deliberazione entra in vigore il 1° luglio 2025 e sostituisce la precedente deliberazione n. 1 del 22 aprile 2015.
Le Sezioni regionali dell'Albo effettueranno controlli a campione, con estrazione casuale elaborata informaticamente, sulle dichiarazioni con cadenza almeno trimestrale.
- La delibera mira a rendere i controlli più efficaci, utilizzando anche strumenti informatici e mediante consultazione diretta degli archivi dell’amministrazione certificante ovvero mediante richiesta di conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con i dati contenuti dall’amministrazione certificante.
- A tutela della riservatezza, i dati contenuti nella documentazione trasmessa da altre pubbliche amministrazioni saranno trattati solo dal personale addetto al procedimento di controllo.
- In caso di irregolarità, imprecisioni e/o omissioni non costituenti falsità, rilevate dal responsabile del procedimento, i soggetti interessati verranno invitati ad integrare o correggere le dichiarazioni entro un termine di 10 giorni.
- Qualora l’interessato non provveda a integrare le dichiarazioni entro il termine indicato, la Sezione regionale o provinciale adotta gli atti e i relativi provvedimenti di competenza.
- Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive o la presunta falsità dei documenti presentati o esibiti, la Sezione regionale o provinciale, ai sensi dell’art. 21 del D.M. 120/2014, procede all’emanazione del provvedimento di decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente ottenuti, nonché all’adozione di ogni eventuale provvedimento necessario all’applicazione di quanto previsto all’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
- Le comunicazioni relative al procedimento avverranno tramite posta elettronica certificata (PEC).
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